Art. 7
LEGGE 23 giugno 1961, n. 520
In vigore dal 20 lug 1961
Al momento della cessazione del rapporto, al personale a contratto avente almeno un anno di servizio è corrisposta una indennità commisurata da una mensilità della retribuzione, in godimento all'atto della cessazione stessa, per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.
L'indennità non è dovuta nel caso di licenziamento per i motivi indicati alle lett. b), c) e d) dell', ed è ridotta di un terzo in caso di dimissioni non precedute dal preavviso di cui all'ultimo comma dell'.
Nel caso di decesso l'indennità è corrisposta al coniuge non separato legalmente per sua colpa e ai figli minori.
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