Art. 2
LEGGE 23 giugno 1961, n. 520
In vigore dal 20 lug 1961
Il personale a contratto a termine rinnovabile, assunto con le modalità stabilite nei successivi articoli per i servizi che richiedono prestazioni con carattere di continuità, è classificato nelle seguenti categorie, così raggruppate:
gruppo 1°: redattori, recensori, commentatori, traduttori, interpreti, speakers, stenointerpreti e intercettatori, esperti statistici, bibliografici, musicali e cinematografici, esperti per pubblicità turistica;
gruppo 2°: stenografi d'ufficio e redazionali, esperti fonografici, fototecnici, cinetecnici, radiotecnici, vetrinisti, aiuto vetrinisti, schedaristi;
gruppo 3°: operatori dei vari sistemi di scrittura multipla, operatori meccanografici e operatori cinematografici di cabina.
Storico versioni
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