Art. 1
LEGGE 23 giugno 1961, n. 520
In vigore dal 20 lug 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del turismo e dello spettacolo, per le esigenze dell'attività specializzata relativa ai servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, nonchè di quella relativa ai servizi del turismo e dello spettacolo, possono avvalersi dell'opera di persona estranee all'Amministrazione dello Stato particolarmente esperte nelle materie di competenza dei servizi stessi.
Il personale di cui al precedente comma si distingue in personale a contratto a termine rinnovabile e personale a prestazione saltuaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1961-06-23;520#art-1