Art. 8

LEGGE 23 giugno 1961, n. 520

In vigore dal 20 lug 1961
Nel contratto di cui agli articoli precedenti sono specificati le generalità, il gruppo, la categoria, la natura del servizio e la retribuzione spettante sono, altresì, riportate le disposizioni della presente legge concernenti la disciplina del contratto nonchè quelle contenute in apposito disciplinare da emanare da la Amministrazione interessata di intesa con il Ministero del tesoro, non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-06-23;520#art-8

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo