Art. 9

LEGGE 23 giugno 1961, n. 520

In vigore dal 20 lug 1961
Per quanto non previsto negli articoli precedenti si applicano e disposizioni che regolano il rapporto di impiego privato purchè non incompatibili con la presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-06-23;520#art-9

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo