Art. 7 · LEGGE 23 giugno 1961, n. 520

Art. 7

LEGGE 23 giugno 1961, n. 520

In vigore dal 20 lug 1961
Al momento della cessazione del rapporto, al personale a contratto avente almeno un anno di servizio è corrisposta una indennità commisurata da una mensilità della retribuzione, in godimento all'atto della cessazione stessa, per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi. L'indennità non è dovuta nel caso di licenziamento per i motivi indicati alle lett. b), c) e d) dell', ed è ridotta di un terzo in caso di dimissioni non precedute dal preavviso di cui all'ultimo comma dell'. Nel caso di decesso l'indennità è corrisposta al coniuge non separato legalmente per sua colpa e ai figli minori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-06-23;520#art-7