Trattato
Art. 10
In vigore dal 18 giu 1961
1. I cittadini e le società di una Parte contraente, che
esercitano un'attività economica nel proprio territorio, nonché i loro commessi viaggiatori, hanno diritto di fare, nel territorio dell'altra Parte contraente, gli acquisti per il loro commercio, industria od altra attività e di ricercarvi delle ordinazioni di merci presso i cittadini e le società, nell'esercizio dell'attività economica di questi ultimi. Essi potranno recare secondo dei campioni e modelli, ma non delle merci.
2. L'esercizio dei diritti disciplinati al paragrafo 1 può essere fatto dipendere dalla detenzione, da parte degli esercenti le attività, della Carta di legittimazione rilasciata dalle Autorità patrie, conforme alla Carta "tipo" istituita dalla Convenzione internazionale, firmata a Ginevra il 3 novembre 1923, per la semplificazione delle formalità doganali. Questa Carta di legittimazione non richiederà un visto consolare o d'altro genere.
3. Sono fatti salvi, tuttavia, gli eventuali maggiori vantaggi
derivanti dal trattamento della nazione più favorita che le due Parti contraenti qui convengono di accordarsi per tutto quanto concerne la materia di cui ai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1961-03-09;436#art-t-10