Trattato
Art. 12
In vigore dal 18 giu 1961
1. Ai cittadini ed alle società di ciascuna Parte contraente è
accordato nel territorio dell'altra Parte il trattamento dei nazionali, per la conclusione di negozi giuridici di ogni tipo con ogni persona fisica e società che abbia residenza, sede o dimora nel territorio della altra Parte contraente.
2. Questo vale in particolare per il diritto di stipulare
contratti, di assumere obbligazioni, di essere titolare di beni mobili ed immobili, di diritti ed interessi di ogni specie, di acquistarli per atti tra vivi o per causa di morte e di alienarli o comunque disporne.
Storico versioni
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