Trattato

Art. 8

In vigore dal 18 giu 1961
1. I cittadini di ciascuna Parte contraente godono, nel territorio dell'altra Parte contraente, del trattamento nazionale per quanto concerne l'ammissione ad attività economiche o professionali di qualsiasi genere e l'esercizio di tali attività. Ciò vale analogamente per le società. 2. I cittadini e le società di ciascuna Parte contraente hanno il diritto di fondare società nel territorio dell'altra Parte contraente, di partecipare alla loro fondazione o di acquistare partecipazioni a società dell'altra Parte contraente, in conformità delle leggi vigenti per i cittadini e le società dell'altra Parte. I cittadini stessi hanno il diritto di esercitare attività nella direzione e nell'amministrazione di tali società, in particolare come membri del Consiglio direttivo o del Consiglio di amministrazione. 3. Nel territorio di una Parte contraente le imprese non possono essere trattate in modo meno favorevole di altre imprese perché sono di proprietà o sotto il controllo di cittadini o società dell'altra Parte contraente. 4. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano alle professioni od attività al cui esercizio i cittadini stranieri o le società straniere non sono ammessi o ammessi solo con limitazioni. Tuttavia i cittadini di una delle due Parti contraenti sono ammessi nel territorio dell'altra Parte contraente all'esercizio delle professioni o attività di cui al punto 8 del Protocollo secondo le disposizioni vigenti per i nazionali. 5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non escludono: a) di sottoporre le società, la cui forma giuridica differisce dalle forme di società ammesse dalle leggi nazionali, al trattamento previsto da queste ultime per quanto riguarda gli obblighi relativi alla iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese, la responsabilità degli amministratori e la pubblicità dei bilanci; b) di chiedere che in materia di capitale sociale e di contabilità le società adempiano alle esigenze corrispondenti a quelle richieste per le società nazionali della stessa forma giuridica; se le società rispondono a queste condizioni, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività sociale, eventualmente necessaria per la società estere, deve essere rilasciata. 6. Le restrizioni legali che potranno essere introdotte in futuro per i cittadini stranieri e le società straniere non si applicheranno ad una attività già legittimamente esercitata al momento dell'entrata in vigore di queste restrizioni. 7. I cittadini e le società di ciascuna, Parte contraente nonché le imprese di loro proprietà o controllate da essi godono nel territorio dell'altra Parte contraente il trattamento della nazione più favorita per tutte le materie trattate nel presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-03-09;436#art-t-8

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo