Trattato
Art. 6
In vigore dal 18 giu 1961
1. I beni dei cittadini e delle società di ciascuna Parte
contraente godono protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte.
2. Detti beni godono di una tutela non inferiore a quella che le
leggi dell'altra. Parte contraente concedono ai beni dei nazionali.
Ciò vale anche per quanto riguarda atti della, pubblica Autorità, perquisizioni, controlli e qualsiasi altro intervento; tali atti, inoltre, dovranno venire eseguiti nel modo meno gravoso per gli interessati.
3. Le due Parti contraenti si impegnano a non emanare norme nè a prendere provvedimenti particolari ai cittadini ed alle società dell'altra Parte, che ne rendano peggiore il trattamento in ordine alla loro partecipazione ad altre imprese economiche sia mediante conferimento in danaro, sia mediante ogni altro conferimento consentito dalla legge.
4. I beni dei cittadini e delle società di ciascuna Parte
contraente possono essere espropriati nel territorio dell'altra Parte solo per pubblica utilità e contro un indennizzo adeguato.
L'indennizzo deve corrispondere al valore del bene espropriato, essere effettivamente realizzabile ed essere versato senza non necessari ritardi. Al più tardi al momento dell'esproprio, si deve prevedere in modo idoneo la fissazione e il versamento dell'indennizzo. La legalità dell'esproprio e l'ammontare dell'indennizzo devono poter essere esaminati in un normale processo legale. Possono pretendere gli stessi diritti i cittadini e le società di ciascuna Parte contraente in occasione dell'esproprio di beni che si trovino nel territorio dell'altra Parte contraente, cui partecipino direttamente o indirettamente.
5. Per quanto riguarda, le questioni disciplinate ai ai paragrafi 2
e 4, i cittadini di ciascuna Parte contraente godono nel territorio dell'altra Parte contraente del trattamento della nazione più favorita.
Storico versioni
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