Trattato
Art. 2
In vigore dal 18 giu 1961
1. I cittadini di ciascuna Parte contraente possono entrare,
soggiornare, stabilirsi, viaggiare e transitare nel territorio dell'altra Parte, con l'osservanza delle norme di legge in materia, salvo nel caso in cui motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di sanità pubblica o di moralità vi si oppongano. I cittadini medesimi possono altresì lasciare in ogni momento il territorio dell'altra, Parte, ove non ostino motivi di carattere penale.
2. I cittadini di ciascuna Parte contraente, che soggiornino
legittimamente nel territorio dell'altra Parte, possono essere espulsi soltanto qualora ciò sia necessario per motivi di sicurezza dello Stato, sicurezza pubblica, ordine pubblico o moralità. Dopo un soggiorno legittimo di almeno cinque anni l'espulsione è lecita soltanto per motivi di sicurezza dello Stato o se gli altri motivi di cui sopra sono particolarmente gravi.
3. Il provvedimento di denegato ingresso o soggiorno nel territorio
di una, delle Parti contraenti è soggetto ai ricorsi previsti dalle leggi di tale Parte. I cittadini di ciascuna Parte contraente, che soggiornino legittimamente nel territorio dell'altra Parte, possono essere espulsi soltanto dopo essere stati ammessi a far valere le ragioni che possono invocare contro la, loro espulsione, a presentare ricorso e a farsi rappresentare a questo effetto davanti un'Autorità competente.
4. Le due Parti contraenti accordano ogni possibile agevolazione
per i viaggi dei turisti e di altri visitatori per quanto si riferisce al loro ingresso, soggiorno e uscita, nonché per la distribuzione dei materiale di informazione turistica.
Storico versioni
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