Trattato

Art. 14

In vigore dal 18 giu 1961
1. I cittadini e le società di ciascuna Parte contraente non saranno assoggettati, nel territorio dell'altra Parte, per la loro persona, i loro beni, diritti ed interessi, a tasse, imposte, contributi o ad ogni altro gravame fiscale, percepiti dallo Stato, dalle Autorità regionali e locali, o per loro conto, diversi o più elevati di quelli che, in situazioni identiche, saranno percepiti sui cittadini e sulle società nazionali, o sui cittadini e sulle società di qualsiasi terzo Paese.
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urn:nir:stato:legge:1961-03-09;436#art-t-14

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