Art. 9

LEGGE 12 ottobre 1960, n. 1183

In vigore dal 31 ott 1962
A decorrere dal 1 gennaio 1958 i contributi fissati dall' della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono stabiliti nella seguente misura: a) a carico del datore di lavoro il 18,50 per cento della retribuzione al limite indicato dal decreto presidenziale 5 aprile 1957; b) a carico del prestatore di opera 7,50 per cento della retribuzione sino al limite indicato alla lettera, precedente. Entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge le percentuali dei contributi indicati nei precedenti comma potranno essere modificate, sentite le organizzazioni sindacali interessate, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale per assicurare l'equilibrio finanziario della gestione speciale.
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