Art. 14

LEGGE 12 ottobre 1960, n. 1183

In vigore dal 12 nov 1960
Agli oneri di complessive lire 3.400 milioni derivanti allo Stato nell'esercizio finanziario 1959-60, dall'attuazione della presente legge, si provvederà mediante corrispondente riduzione dei fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinati a sopperire alle spese dei provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - JERVOLINO - SULLO - PELLA - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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