Art. 8

LEGGE 12 ottobre 1960, n. 1183

In vigore dal 1 set 1967
I coefficienti di maggiorazione previsti al secondo e quinto comma dell' e al primo comma dell'articolo 15 della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1958, rispettivamente da 39 a 50 volte e da 31 a 50 volte. Le pensioni liquidate a favore degli iscritti della gestione speciale con decorrenza dal 1 agosto 1952 al 31 dicembre 1956 vengono riliquidate con decorrenza dal 1 gennaio 1958, sulla base delle retribuzioni godute al 1 gennaio 1957 dagli iscritti aventi qualifica e anzianità di servizio pari a quelle raggiunte dai pensionati nel triennio precedente la data di risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora la pensione riliquidata ai sensi del primo comma del presente articolo ed eventualmente integrata, ai nuovi minimi di legge, risulti inferiore al trattamento complessivo goduto dall'iscritto o dai suoi superstiti alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna variazione sarà apportata alla misura di detto trattamento. La differenza tra i due trattamenti di pensione sarà però, corrisposta a titolo di assegno personale. Le pensioni riliquidate ai sensi dei predetti articoli, al netto dell'eventuale assegno personale di cui sopra, e le pensioni di nuova costituzione vengono maggiorate di un dodicesimo del loro ammontare da corrispondere in occasione della festività natalizia. I benefici previsti dai precedenti comma sono concessi ai titolari di pensioni in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge. I limiti di età previsti dall' del regio decreto-legge 11 ottobre 1933, n. 1595, sono aboliti. La modifica derivante alle modalità di calcolo delle pensioni viene applicata alla pensioni in atto e a quelle di nuova costituzione.
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