Art. 3

LEGGE 12 ottobre 1960, n. 1183

In vigore dal 1 set 1967
A decorrere dall'esercizio finanziario 1959-1960 lo Stato concorre con un contributo annuo di lire 1.700.000.000 alla spesa sostenuta, dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara in conseguenza del riconoscimento, agli effetti delle prestazioni dalla stessa erogate ai propri iscritti, dei periodi di servizio militare e di navigazione mercantile nonchè di quelli valutabili come tali, non coperti da contribuzione, restando esonerato da qualsiasi onere riferentesi alle prestazioni medesime.
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