Art. 5
LEGGE 12 ottobre 1960, n. 1183
In vigore dal 12 nov 1960
La Cassa nazionale per la previdenza marinara rimborserà l'anticipazione di lire 1.400 milioni di cui allo della legge 10 agosto 1950, n. 725, in ragione di lire 700 milioni nell'esercizio finanziario 1959-60 e di lire 700 milioni nell'esercizio finanziario 1961-62.
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