Art. 14 · LEGGE 12 ottobre 1960, n. 1183

Art. 14

LEGGE 12 ottobre 1960, n. 1183

In vigore dal 12 nov 1960
Agli oneri di complessive lire 3.400 milioni derivanti allo Stato nell'esercizio finanziario 1959-60, dall'attuazione della presente legge, si provvederà mediante corrispondente riduzione dei fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinati a sopperire alle spese dei provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - JERVOLINO - SULLO - PELLA - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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