Art. 13

LEGGE 10 settembre 1960, n. 962

In vigore dal 13 set 1960
Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente: "Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio provinciale con la elezione di Consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra l'Amministrazione provinciale ed i singoli Comuni, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni ad entrambe le elezioni e che, in caso di sola elezione del Consiglio provinciale, sarebbero rimaste a carico della stessa Amministrazione provinciale". Disposizioni transitorie e finali
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