Art. 9

LEGGE 10 settembre 1960, n. 962

In vigore dal 13 set 1960
L'articolo 22 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente: "Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato, viene subito rimesso, insieme con i plichi delle schede spogliate, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale centrale; l'altro esemplare è depositato nella cancelleria del Tribunale, dove ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni".
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