Art. 12

LEGGE 10 settembre 1960, n. 962

In vigore dal 13 set 1960
Il termine previsto dagli articoli 28 e 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni dei Consigli comunali, è fissato alle ore 12 del venticinquesimo giorno precedente l'elezione.
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