Art. 16

LEGGE 10 settembre 1960, n. 962

In vigore dal 13 set 1960
Il Governo della Repubblica è autorizzato a coordinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 8 marzo 1951, n. 122, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e le loro successive modificazioni, e della presente legge. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 settembre 1960 GRONCHI FANFANI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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