Art. 15
LEGGE 10 settembre 1960, n. 962
In vigore dal 13 set 1960
Le norme dell'articolo 25 della legge 8 marzo 1951, n. 122, continueranno ad essere applicate per le vacanze che avessero a verificarsi nei Consigli provinciali eletti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
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