Art. 6

LEGGE 10 settembre 1960, n. 962

In vigore dal 13 set 1960
L'articolo 17 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente: "Compiute le operazioni relative all'esame ed alla ammissione dei gruppi di candidati presentati, l'Ufficio elettorale centrale: 1) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine di presentazione dei rispettivi gruppi ed all'invio di esso ai sindaci dei Comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno antecedente quello della votazione; 2) trasmette immediatamente alla Prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalità dei relativi candidati e i loro contrassegni, secondo l'ordine di presentazione dei rispettivi gruppi. Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura del Ministero dello interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle E ed F allegate alla legge 23 marzo 1956, n. 136. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali di sezione debitamente piegate".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1960-09-10;962#art-6

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo