Art. 6
LEGGE 28 luglio 1960, n. 778
In vigore dal 24 ago 1960
L'art. 9 della legge 14 luglio 1957, n. 594, è abrogato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 luglio 1960
GRONCHI
FANFANI - SULLO - TAVIANI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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