Art. 3
LEGGE 28 luglio 1960, n. 778
In vigore dal 24 ago 1960
Fermo restando l'obbligo di cui all' della legge 14 luglio 1957, n. 594, nel testo modificato dal precedente , il centralinista cieco, fornito del certificato di avviamento al lavoro rilasciato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in conformità dell' della legge medesima, o l'Unione italiana ciechi possono adire tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale in caso di mancata assunzione del centralinista stesso da parte delle pubbliche Amministrazioni, degli Enti pubblici e delle Aziende statali.
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