Art. 5

LEGGE 28 luglio 1960, n. 778

In vigore dal 24 ago 1960
I privi della vista che alla data di entrata in vigore della presente legge siano occupati in qualità di centralinisti telefonici presso le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici o le Aziende statali e presso privati datori di lavoro sono computati agli effetti dell' della legge 14 luglio 1957, n. 594, nel testo modificato dal precedente , e fruiscono dei benefici previsti dalla medesima. Detti operatori vengono inscritti d'ufficio nell'Albo nazionale professionale dei centralinisti telefonici ciechi senza l'obbligo di sostenere la prova teorico-pratica di cui all' della legge 14 luglio 1957, n. 594.
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