Art. 2

LEGGE 28 luglio 1960, n. 778

In vigore dal 24 ago 1960
L' della legge 14 luglio 1957, n. 594, è sostituito dal seguente: "Le pubbliche Amministrazioni; gli Enti pubblici, le Aziende statali e i privati datori di lavoro, di cui all' della presente legge, debbono inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una dichiarazione dalla quale risulti l'ubicazione dei dipendenti uffici, sedi o stabilimenti dotati dei centralini contemplati dal predetto . La dichiarazione deve essere inviata entro sessanta; giorni dall'installazione dei centralini. Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici, le Aziende statali e i privati datori di lavoro debbono altresì comunicare, nel termine sopra indicato, il numero e le generalità dei centralinisti vedenti addetti ai singoli centralini. Entro il 31 dicembre di ogni anno, dovranno, a cura dei pubblici e privati datori di lavoro interessati, essere comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le variazioni ai dati di cui sopra. I privati datori di lavoro che trasgrediscono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una ammenda da lire 5000 a lire 50.000".
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