Art. 6 · LEGGE 28 luglio 1960, n. 778

Art. 6

LEGGE 28 luglio 1960, n. 778

In vigore dal 24 ago 1960
L'art. 9 della legge 14 luglio 1957, n. 594, è abrogato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 luglio 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO - TAVIANI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1960-07-28;778#art-6