Art. 24

LEGGE 21 luglio 1960, n. 739

In vigore dal 14 ago 1964
I contributi e le agevolazioni creditizie e fiscali previsti dalla presente legge saranno concessi, entro i limiti e con le modalità di cui ai precedenti articoli, ai danneggiati dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche verificatesi dal 1 giugno 1958 fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Per tale scopo è autorizzata la spesa complessiva di lire 9 miliardi così ripartiti: a) per la concessione dei contributi ed i rimborsi di cui agli ....... L. 5.000 milioni b) per le anticipazioni di cui all'................................." 1.000 " c) per la esecuzione delle opere pub- bliche di bonifica e di interesse collet- tivo, nonche per il pagamento delle spese di studio e di progettazione.............. L. 2.000 milioni d) per il ripristino delle opere pub- bliche di bonifica montana e per la siste- mazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani e per il pagamento delle relative spese di studio e di progettazio- ne........................................ " 1.000 " Per attuare gli interventi di cui ai titoli II e III sono autorizzate le spese: a) per la concessione del contributo sui prestiti di cui gli artt. 15 e 16: lire 3 miliardi in ragione di lire 600 milioni per ciascun esercizio finanziario dal 1960-61 al 1964-65; b) per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Province, ai Comuni ed ai Consorzi di bonifica a norma degli : lire 3 miliardi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1989-90.(1a) 2a Alla spesa di lire 9 miliardi, di cui al secondo comma del presente articolo, per l'esercizio finanziario 1959-60 si farà fronte con corrispondente aliquota delle disponibilità recate dal provvedimento di variazione al bilancio 1959-60. Alla spesa di cui alla lettera a) del terzo comma del presente articolo si farà fronte, nell'esercizio finanziario 1960-61: 1) mediante la riduzione di lire 350 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 luglio 1957, n. 667, ottenuta riducendo di uguale importo lo stanziamento relativo all'esercizio finanziario 1960-61; 2) mediante la riduzione di lire 180 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui agli , lettera c), della legge 1 febbraio 1956, n. 53, ottenuta riducendo di uguale importo lo stanziamento relativo all'esercizio finanziario 1960-61; 3) mediante la riduzione di lire 70 milioni dell'autorizzazione di spesa, di cui agli della legge 3 dicembre 1957, n. 1178, ottenuta riducendo di uguale importo lo stanziamento relativo all'esercizio finanziario 1960-61. Alla spesa di cui alla lettera b) del terzo comma del presente articolo si farà fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge riguardante l'arrotondamento a lire 100 delle frazioni minori di lire 100 nella liquidazione delle imposte di registro. L'onere finanziario derivante dall'applicazione del precedente fa carico al fondo previsto dalla legge 30 luglio 1959, n. 623. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 luglio 1960 GRONCHI TAMBRONI - RUMOR - SPATARO - GONELLA - TRABUCCHI - TAVIANI - COLOMBO - ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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