Art. 6

LEGGE 21 luglio 1960, n. 739

In vigore dal 13 ago 1960
I prestiti di cui all'articolo precedente sono concessi al tasso del 3 per cento a scalare, e con ammortamento in cinque anni a rata costante: il tasso è ridotto all'1,50 per cento per i prestiti concessi ai coltivatori diretti, ai mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati. Tali misure sono comprensive di ogni provvigione e compenso accessorio. I prestiti sono deliberati dagli Istituti e dagli Enti autorizzati, previo parere del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste silla gravità dei danni riportati dell'azienda sull'ammontare del credito occorrente.
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