Art. 4
LEGGE 21 luglio 1960, n. 739
In vigore dal 13 ago 1960
Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e, per le aziende ricadenti nei territori classificati montani a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e in integrazioni, il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, sono competenti a concedere il contributo quando la spesa preventivata non superi i 30 milioni di lire.
Le domande per la concessione dei contributi e degli altri benefici di cui al precedente devono essere presentate in carta libera all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o all'Ispettorato ripartimentale delle foreste entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che delimita le zone danneggiate.
Il pagamento dei contributi liquidati è disposto con ordinativi tratti sui fondi anticipati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste mediante apertura di credito dell'importo massimo di 300 milioni a favore del capo dell'Ispettorato anche in deroga all'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Alla concessione e al pagamento dei contributi, quando la spesa preventivata per le opere e per gli acquisti superi i 30 milioni, provvede il Ministero.
A richiesta degli interessati, possono essere concesse anticipazioni fino al trenta per cento dell'ammontare del contributo.
La rimanente parte è erogata in ragione dell'avanzamento dei lavori o degli acquisti effettuati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1960-07-21;739#art-4