Art. 3
LEGGE 21 luglio 1960, n. 739
In vigore dal 13 ago 1960
Nella determinazione delle spese per provvedere alla sistemazione dei terreni danneggiati ed agli altri lavori occorrenti per il ripristino della efficienza, dell'azienda sarà computato il lavoro prestato dai componenti della famiglia coltivatrice.
Gli affittuari, i mezzadri, i coloni, i compartecipanti, i concessionari, i salariati fissi od occasionali sono preferiti nell'impiego per la esecuzione dei lavori aziendali di ricostruzione fondiaria ed agraria.
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