Art. 2

LEGGE 21 luglio 1960, n. 739

In vigore dal 13 ago 1960
Sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti dall' coloro che abbiano interesse alla ricostituzione dell'azienda. Agli affittuari, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti, che ne facciano documentata richiesta, saranno direttamente corrisposti i contributi di loro spettanza. Ai conduttori non proprietari, ai mezzadri e coloni che abbiano eseguito nel fondo migliorie, previste dal contratto con il proprietario o riconosciute dalla legge, spetterà il contributo per il ripristino delle opere di miglioria, alle quali abbiano provveduto. Qualora le opere di ripristino e di ricostruzione di cui all', riguardanti più fondi, vengano eseguite da consorzi di proprietari, comunque esistenti o costituiti a questo scopo, il contributo sarà concesso al consorzio e sarà determinato per singole aziende, avuto riguardo alla loro ampiezza e alla quota di spesa ammessa a ciascuna riferibile.
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