Art. 19
LEGGE 21 luglio 1960, n. 739
In vigore dal 13 ago 1960
Le norme di cui al titolo II della presente legge si applicano ai fondi danneggiati dagli eventi naturali di carattere eccezionale, nelle zone che saranno delimitate a norma dell', e verificatisi a partire dai giugno 1958 e prima della data di entrata in vigore della presente legge.
La delimitazione delle zone tiene luogo delle verifiche.
Sono ridotte alla metà l'imposta di registro e l'imposta ipotecaria per gli acquisti e per i contratti di appalto relativi agli investimenti e alle opere previsti dalla presente legge.
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