Art. 18
LEGGE 21 luglio 1960, n. 739
In vigore dal 13 ago 1960
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a versare agli Enti di riforma fondiaria operanti nelle zone danneggiate, il corrispettivo del contributo previsto per i lavori di scavo e rimozione di materiali alluvionali sterili, di aratura, e di semina eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettorato provinciale della agricoltura, su terreni di piccoli imprenditori agricoli anche fuori dei rispettivi comprensori, nonchè a rimborsare le somme da essi corrisposte ai piccoli imprenditori che abbiano direttamente eseguito i lavori di cui sopra.
Le disposizioni che precedono si applicano anche per i lavori e le spese effettuati anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.
Le somme corrisposte agli Enti di riforma, a norma dei precedenti comuni, saranno portate in detrazione del contributo di cui all'.
Dai contributi è altresì detratto il prezzo delle se menti concesse dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura per la rimessa a coltura dei terreni.
Gli Enti di riforma fondiaria operanti nelle zone danneggiate, che abbiano eseguito o eseguano, per conto e a richiesta, degli assegnatari, le opere e gli acquisti di cui al primo comma del presente articolo, sono ammessi a fruire dei relativi contributi.
Gli Enti medesimi possono altresì essere ammessi i fruire, per conto degli assegnatari, del contributo per le anticipazioni colturali perdute di cui all', secondo comma.
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