Art. 12
LEGGE 21 luglio 1960, n. 739
In vigore dal 31 dic 1966
Nelle zone delimitate al sensi dell', Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può autorizzare i Consorzi di bonifica, i Consorzi di bonifica montana ed i Consorzi di miglioramento fondiario, a concedere lo sgravio dei contributi per non oltre sei rate consecutive a decorrere dalla data del provvedimento di delimitazione.
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai predetti consorzi mutui nei limiti dell'importo delle rate suddette.
I mutui possono essere contratti anche con istituti abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento e le relative operazioni sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle di credito agrario di miglioramento.
La concessione dei mutui è condizionata ad attestazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste della necessità del ricorso al credito
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