Art. 5
In vigore dal 1 apr 1960
Il funzionario delegato che trasferisce i fondi allega al rendiconto l'ordine con il quale l'Amministrazione centrale ha disposto il trasferimento e la dichiarazione del funzionario ricevente, di cui all'ultimo comma del l', nonché, se intestatario di contabilità speciale, l'ordinativo estinto, con il quale il trasferimento stesso è stato effettuato.
Il funzionario che riceve i fondi, invece, allega al rendiconto la comunicazione di cui al comma primo dell', annotata dalla Tesoreria degli estremi relativi al vaglia del Tesoro riscosso, oppure, se intestatario di contabilità speciale, la quietanza comprovante la commutazione dell'ordinativo in entrata a tale contabilità.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 marzo 1960
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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