Art. 2

In vigore dal 1 apr 1960
I trasferimenti di fondi disposti a norma del precedente debbono essere comunicati, a cura della Amministrazione centrale, al funzionario a favore del quale è stato disposto il trasferimento ed alla Corte dei conti, contemporaneamente all'ordine che viene dato al funzionario che vi deve provvedere. Il funzionario che riceve l'ordine di trasferire i fondi vi provvede: a) per i fondi accreditati in contabilità speciale, a mezzo ordinativo commutabile in quietanza di accreditamento alla contabilità speciale intestata al funzionario a favore del quale i fondi debbono essere somministrati; b) per i fondi prelevati in contanti, mediante versamento del relativo importo nella Tesoreria la quale, in corrispondenza del versamento stesso, emette un vaglia del Tesoro. Il funzionario che riceve i fondi ne invia dichiarazione di ricevuta al funzionario mittente, dandone comunicazione alla Ragioneria centrale ed eventualmente alle Ragionerie regionali od a quelle provinciali competenti per i controlli nei confronti dei due funzionari.
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urn:nir:stato:legge:1960-03-03;169#art-2

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Art. 2 Utilizzazione dei fondi accreditati in contabilita' speciali e passaggio di fondi tra funzionari delegati di alcune Amministrazioni dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo