Art. 4
In vigore dal 1 apr 1960
Ai fondi trasferiti a norma del precedente si applicano le disposizioni di cui all'art. 61, primo, secondo e terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
Tali disposizioni sono estese ai fondi direttamente accreditati in contabilità speciali, a carico degli stanziamenti di bilancio.
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