Art. 1

In vigore dal 1 apr 1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Ministro per l'interno può disporre con ordini vistati dalla Ragioneria centrale competente, che i fondi accreditati ai funzionari delegati in contabilità speciale ed eccedenti le necessità degli stessi siano trasferiti ad altri funzionari delegati ai quali debbano somministrarsi fondi per spese a carico dei medesimi capitoli ed articoli. Con le stesse modalità e condizioni il Ministro predetto ed il Ministro per la difesa, per quanto concerne i servizi della Marina, possono disporre il trasferimento di somme accreditate ai rispettivi funzionari delegati e da questi prelevate in contanti a favore di altri funzionari delegati dalle Amministrazioni medesime. Gli ordini ministeriali per i trasferimenti dei fondi di cui al presente articolo vanno emessi non oltre il 10 settembre successivo alla scadenza dell'esercizio e debbono avere completa attuazione entro il 30 settembre. I capitoli sui quali possono operarsi i trasferimenti di cui al presente articolo saranno determinati, per ciascuno esercizio, su proposta dell'Amministrazione interessata, con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla Corte dei conti.
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urn:nir:stato:legge:1960-03-03;169#art-1

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