Art. 3

In vigore dal 1 apr 1960
I trasferimenti di fondi di cui ai precedenti sono considerati a tutti gli effetti come riduzione del carico dei fondi somministrati per il funzionario delegato cedente e come aumento del carico dei fondi somministrati per il funzionario delegato ricevente.
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urn:nir:stato:legge:1960-03-03;169#art-3

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