Art. 9

LEGGE 3 gennaio 1960, n. 5

In vigore dal 17 feb 1960
Entro il 31 dicembre 1962 possono avvalersi della facoltà prevista dall' i lavoratori che, pur non potendo far valere il requisito di 15 anni di lavoro di sotterraneo, siano in possesso degli altri requisiti previsti nel predetto e si trovino nelle seguenti condizioni: 1) possono far valere 15 anni di lavoro in miniere, cave e torbiere, coperti di regolare contribuzione nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, dei quali almeno cinque, anche se discontinui, in qualità di addetti a lavori di sotterraneo. I cinque anni di lavoro di sotterraneo debbono essere stati prestati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge; 2) siano cessati dall'occupazione in miniere, cave e torbiere in data non anteriore al 1 luglio 1958. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 2) sarà dimostrato attraverso l'esibizione di idonea documentazione.
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