Art. 4

LEGGE 3 gennaio 1960, n. 5

In vigore dal 17 feb 1960
La Gestione corrisponde all'iscritto la pensione e la integrazione, di cui al comma primo, punto 1), dell', con unico certificato di pensione, provvedendo ad annotare distintamente sul certificato stesso i relativi importi. La Gestione provvede inoltre ad erogare, con un unico certificato di pensione, unitamente alla pensione integrativa a proprio carico ai sensi del comma primo, punto 2) e del comma terzo dell', anche la pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti: a) all'iscritto che ha compiuto il 60° anno di età; b) ai superstiti dell'iscritto o del pensionato aventi diritto. Sul certificato di pensione dovranno essere annotati distintamente l'importo della pensione della assicurazione obbligatoria e quello della pensione integrativa. L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita alla Gestione l'importo della pensione dell'assicurazione obbligatoria anche per la quota di pertinenza del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati di cui all' della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.
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