Art. 6
LEGGE 3 gennaio 1960, n. 5
In vigore dal 17 feb 1960
L'iscritto, all'atto della richiesta della pensione ai sensi della presente legge, e il titolare della pensione già liquidata, ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono tenuti a rilasciare, su apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso, una dichiarazione sottoscritta sotto la propria personale responsabilità dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui al punto 4) dell'.
L'Istituto ha facoltà di controllare, all'atto della presentazione della domanda di pensione, che il richiedente possiede i requisiti cui è condizionato dalla presente legge il diritto alla pensione, e successivamente, che i requisiti stessi non siano venuti meno.
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