Art. 12

LEGGE 3 gennaio 1960, n. 5

In vigore dal 17 feb 1960
Spetta al Comitato: 1) vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti alla Gestione e sulla regolare liquidazione delle prestazioni; 2) decidere definitivamente, in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico della Gestione; 3) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della Gestione, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti; 4) esaminare i bilanci annuali della Gestione; 5) dare pareri sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano l'attività della Gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; 6) dare parere sulla misura dei contributi.
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