Art. 13
LEGGE 3 gennaio 1960, n. 5
In vigore dal 17 feb 1960
L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede annualmente alla compilazione del rendiconto di esercizio della gestione, facendo risultare le attività e le passività, nonchè i proventi e le spese.
In sede di rendiconto annuale, l'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita alla Gestione gli interessi maturati sulle disponibilità finanziare della stessa, calcolati al saggio medio ottenuto per i propri investimenti, ed addebita le spese di amministrazione.
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