Art. 15

LEGGE 3 gennaio 1960, n. 5

In vigore dal 17 feb 1960
Per quanto non contemplato dalla presente legge, si intendono richiamate, se non in contrasto con le disposizioni della legge stessa, tutte le norme sull'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti comprese quelle sulla prescrizione dei contributi e delle prestazioni e sui termini per i procedimenti amministrativi giudiziari. I contributi e le prestazioni previste dalla presente legge sono assimilati a tutti gli effetti ai contributi ed alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria. I proventi delle pene pecuniarie per le trasgressioni alla presente legge sono devoluti all'istituto nazionale della previdenza sociale, che li accredita alla Gestione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 gennaio 1960 GRONCHI SEGNI - ZACCAGNINI - TAMBRONI - COLOMBO Visto il Guardasigilli: GONELLA
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