Art. 13
LEGGE 7 dicembre 1959, n. 1083
In vigore dal 6 gen 1960
I benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti comunali sono estesi alle ispettrici e alle assistenti di polizia.
Ad esse si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 73 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1959-12-07;1083#art-13