Art. 10
LEGGE 7 dicembre 1959, n. 1083
In vigore dal 6 gen 1960
Alle ispettrici di polizia sono corrisposte, ridotte di un terzo, l'indennità di servizio speciale e l'indennità speciale di pubblica sicurezza spettanti ai funzionari di pubblica sicurezza con corrispondente coefficiente di trattamento economico in conformità delle vigenti disposizioni di legge.
Le stesse indennità ridotte di due terzi, sono corrisposte, con eguali modalità, alle assistenti di polizia.
Alle assistenti di polizia di 3ª classe sono corrisposte le sopraddette indennità nella misura spettante alle assistenti di polizia di 2ª classe.
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